Responsabile della Trasparenza:
dott. Simone Conti
recapito telefonico 050 202742
email: RPCT@pisamo.it oppure contis@pisamo.it
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
Le istanze di Accesso civico generalizzato devono essere presentate alla Segreteria Amministrativa della Pisamo srl via Cesare Battisti, 53 – 56125 PISA, mediante:
- istanza sottoscritta in originale dal richiedente presentata personalmente
- istanza sottoscritta e inviata a mezzo di raccomandata A/R unitamente a copia del documento di identità del richiedente
- istanza sottoscritta con firma certificata e inviata alla casella di posta elettronica certificata pisamo@pec.devitalia.it
Nell’oggetto dell’istanza va indicato: Richiesta di Accesso Civico Generalizzato.
I controinteressati possono presentare, secondo le modalità sopra riportate, una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L’istanza di riesame può essere trasmessa nelle stesse modalità previste per le istanze di Accesso.
La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
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- Data di creazione 24 Aprile 2023
- Ultimo aggiornamento 28 Giugno 2023