PISAMO ha predisposto un modello per la segnalazione degli illeciti ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
I dipendenti e loro assimilati, i lavoratori , i consulenti e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di PISAMO che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, devono accedere in via preferenziale alla procedura informatizzata disponibile in questa pagina.
Il sistema garantisce e tutela l’identità del segnalante attraverso un sistema di invio criptato e con separazione tra nominativo del segnalante e oggetto della segnalazione
Chi è ed a cosa serve
Con il termine segnalante o whistleblower si intende il soggetto, interno o esterno a PISAMO, che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato come disposto dall’art.1 e dall’art. 2 del d.lgs. 24/2023.
Chi può presentare la segnalazione
– i dipendenti, in qualunque forma contrattuale, di PISAMO che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
– i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo (anche al di fuori del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016), degli appaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto con PISAMO.
– i consulenti di Pisamo srl
– i tirocinanti di Pisamo, retribuiti e non retribuiti
Come può essere presentata la segnalazione
La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), utilizzando di norma una sola delle seguenti modalità per massimizzare la tutela della riservatezza:
– via telematica, tramite piattaforma aziendale, disponibile sulla homepage di PISAMO;
– tramite posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo: RPCT@pisamo.it;
– orale direttamente al RCPT su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Detto incontro verrà verbalizzato.
Altre modalità di trasmissione non garantiranno le tutele previste per il segnalante. La Piattaforma informatica PISAMO in relazione alla gestione delle segnalazioni whistleblowing assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni di cui al d.lgs. 24/2023.
Quali sono le caratterische che deve possedere la segnalazione
La segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
– nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione (“segnalante”), oppure segnalazione anonima;
– descrizione del fatto che è successo in modo esteso;
– la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto; il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
– chi, internamente all’ente, ha tratto beneficio dall’illecito;
– chi ha tratto beneficio dall’illecito esternamente all’ente (aziende e/o persone);
– conoscenza della dimensione economica dell’illecito;
– che tipo di accesso o conoscenza hai rispetto alle informazioni che segnali;
– Informazioni per verificare la segnalazione: per informazioni utili si intende l’indicazione precisa di riferimenti o situazioni verificabili dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
– Eventuali allegati documenti a supporto della segnalazione;
Limiti al sistema di protezione del segnalante
L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L’unica occasione nella quale RPCT è tenuto a rivelare eventualmente l’identità del segnalante si ha qualora vi sia una specifica richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria.