AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A SVOLGERE ATTIVITA’ INTEGRATE DI NOLEGGIO DI MOBILITA’ IN SHARING CON DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITA’ ELETTRICA (MONOPATTINI) E BICICLETTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISA, A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI PISA.

NEWS DEL 28/04/2025

GRADUATORIA FINALE 

NEWS DEL 13/03/2025

ORE 9.00 APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE 

SCADENZA IL 31/01/2025 DA CONSEGNARE ENTRO LE ORE 12:00

La Pisamo Azienda per la Mobilità S.r.l. (di seguito Pisamo), con sede in Pisa, via C. Battisti n. 53, C. F., P. IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Pisa n.01707050504, società in house del Comune di Pisa affidataria dei servizi di mobilità,
Visti:
•Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 04/06/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2019, ed entrato in vigore il 27 luglio 2019, con il quale vengono definite le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
•la Legge n. 160 del 27/12/2019, comma 75 e succ.mod., con cui si equipara i dispositivi, tipo monopattini, ai velocipedi, di cui al Codice della Strada vigente;
•le modifiche introdotte alla suddetta legge dall’art.33 bis del D.L.162/2019, che introduce norme specifiche per la costruzione e l’uso dei suddetti dispositivi e che al comma 75-septies disciplina le attività di noleggio di monopattini in modalità free floating;
•la Legge n. 177 del 25 novembre 2024 “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
•Il positivo esito della sperimentazione che ha visto due operatori svolgere il noleggio di monopattini in sharing, e un operatore svolgere il noleggio di biciclette in sharing, tutti in modalità free floating;
•il “Contratto di servizio per la gestione del complesso di attività inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio del Comune di Pisa” sottoscritto il 14/10/2020, tra il Comune di Pisa e la società Pisamo, rogato con atto rep. 56082 fasc. 966 dal Segretario Generale del Comune di Pisa e l’allegato 1 dello stesso, contenente il Capitolato di servizio per lo svolgimento delle attivita’ inerenti la mobilità, la viabilità e la sosta del Comune di Pisa, approvato con delibera di giunta n. 141 del 27/08/2020, registrato il 28/08/2020 al numero 3283, con il quale è stata affidata a Pisamo la concessione del complesso unitario ed organico delle attività costituite da funzioni o servizi inerenti la mobilità e la viabilità, compresa quella ciclabile, nel territorio comunale;
•il “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per la selezione di operatori economici per lo svolgimento di attività in regime di libero mercato soggette ad autorizzazioni con numero limitato di accessi” approvato con la determina dell’A.U. di Pisamo n. 9 del 23/10/2023 ed in particolare l’Articolo 11 rubricato “Procedure di selezione di operatori economici per attività in regime di libero mercato soggette ad autorizzazioni con numero limitato di accessi” che prevede che compatibilmente con le funzioni, competenze e poteri stabiliti dallo statuto societario e/o attribuiti con contratto di servizio, Pisamo, può essere appositamente incaricata e legittimata a gestire la selezione di operatori economici per l’esercizio di attività imprenditoriali in libero mercato che, per loro natura e/o modalità di esecuzione, debbono essere autorizzate e limitate nel numero di accessi per motivi imperativi di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili così come previsto dall’art. 16 Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
•La deliberazione dell’assemblea soci del 22 ottobre 2024 che ha incaricato Pisamo di espletare una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento dell’attività di noleggio in sharing di monopattini e biciclette;
•La Determinazione del Direttore della Pisamo, n. 75 del 05/12/2024, con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso;
Considerato che:
-anche sulla base di quanto emerso dalla predetta sperimentazione, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Città di Pisa ed in particolare del suo centro storico, risultano limitati gli spazi disponibili sulla viabilità pubblica destinati o destinabili alla sosta per le biciclette e i monopattini in condizioni di decoro e di ordine pubblico;
-in attuazione del principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi pubblici e privati che rilevano nella fattispecie, risulta necessario contingentare le autorizzazioni per il servizio in parola, così come previsto dall’art. 16 del D.lgs. n. 59/2010;
-pertanto, in forza degli atti normativi richiamati e delle considerazioni svolte, ragioni di efficienza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela degli interessi pubblici sottesi al servizio in parola, in primis la tutela della sicurezza ed ordine della viabilità pubblica nonché del decoro e dell’immagine della Città, risulta opportuno individuare un unico operatore che svolga contemporaneamente il servizio di noleggio di monopattini e di bike sharing,

INDICE
il seguente avviso pubblico per il ricevimento di

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Art. 1. Oggetto e finalità
La Pisamo, intende procedere all’individuazione di un soggetto (di qui in avanti, operatore) interessato a svolgere sul territorio del Comune di Pisa attività di noleggio di biciclette elettriche e muscolari sharing, cui potranno essere associati dispositivi per la micromobilità elettrica, del tipo “monopattino” come definiti all’allegato 1 del D.M.229/2019 e, secondo le modalità specificate nel presente Avviso.
Il servizio richiesto è del tipo misto sia free floating che con punti prefissati di rilascio e stazioni virtuali.
Il presente Avviso non ha ad oggetto l’affidamento di un contratto pubblico disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023; il presente Avviso ha ad oggetto, esclusivamente, l’invito a presentare manifestazioni di interesse ai fini del contingentamento delle autorizzazioni (i.e. SCIA di cui al D.P.R. n. 481/2001) ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 16 del D.lgs. n. 59/2010.
Art. 2. Durata dell’autorizzazione
Le attività oggetto del presente Avviso per manifestazione di interesse saranno autorizzate per un periodo di 36 mesi.
Tale periodo potrà essere rinnovato, se permarranno le condizioni normative e l’interesse da parte dell’Amministrazione Comunale, per ulteriori 36 mesi.
Art. 3. Dimensione delle flotte
Per le finalità di interesse pubblico ivi e in precedenza indicate, tra i soggetti interessati a svolgere le attività di cui al presente avviso sarà selezionato un singolo operatore per le diverse tipologie di veicoli previsti: biciclette elettriche, biciclette muscolari e monopattini.
Il dimensionamento massimo delle flotte operative complessivamente ammesse a operare in territorio di Pisa è il seguente:
-biciclette elettriche, 800 veicoli
-biciclette muscolari, 800 veicoli;
-monopattini, 800 veicoli.
Per flotta operativa si intende il numero di veicoli contemporaneamente presenti sul suolo pubblico in stato di efficienza; è quindi escluso il materiale di rimpiazzo tenuto in deposito o fuori uso.
Le dimensioni effettive delle flotte saranno quelle specificate in sede di offerta e non potranno essere inferiori al 40% del valore massimo ammesso per quanto riguarda le biciclette elettriche, e al 30% per le biciclette muscolari.
Per i monopattini non sono date indicazioni per quanto riguarda la dimensione minima effettiva della flotta, che potrà pertanto anche non essere presente.
Le dimensioni effettive delle flotte potranno subire delle variazioni stagionali al fine di ridurre ulteriormente il numero di biciclette nei mesi meno favorevoli all’utilizzo del servizio; in ogni caso non si potrà scendere sotto il 70% della dotazione contrattualmente definita. Altre variazioni potranno essere richieste dal Concessionario a seguito di emergenze, eventi eccezionali o consolidati andamenti dell’utenza.
Tutte le variazioni, per essere adottate, dovranno essere avanzate formalmente alla Pisamo e da quest’ultima assentita. Ogni variazione del parco in esercizio non approvata dalla Pisamo, verrà sanzionata con l’applicazione della penale di cui all’art.13.
Art. 4. Caratteristiche dei veicoli
Tutti i veicoli utilizzati devono essere muniti delle necessarie certificazioni e rispettare le caratteristiche costruttive imposte dalle normative vigenti anche quando entrate in vigore in corso di affidamento.
In particolare i monopattini dovranno rispettare le disposizioni vigenti relative a targatura, assicurazione e uso obbligatorio del casco. Essi devono inoltre essere dotati di sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree autorizzate e obblighino il rispetto delle velocità ammesse nelle diverse zone così come definite dai documenti allegati al presente avviso.
Tutti i veicoli devono essere dotati di apposito cavalletto per consentire la sosta in posizione verticale senza appoggi e di un sistema tecnologico atto a controllare il rispetto dei luoghi individuati per il rilascio, in particolare rendendo impossibile chiudere il noleggio all’esterno degli spazi consentiti.
Potranno anche essere offerti veicoli attrezzati per il trasporto bambini e/o cargo-bike1. La presenza di tali tipologie rientra tra i criteri di valutazione nella procedura selettiva.
Tutti i veicoli utilizzati per il servizio devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera ben visibile, oltre al logo dell’operatore e allo stemma della città di Pisa. Il numero va riferito all’anagrafica dei veicoli tenuta dall’operatore e deve consentire di risalire agli utenti quando questo sia reso necessario a seguito di infrazioni o sinistri.
I veicoli devono essere oggetto di manutenzione costante e quando occorra sostituiti in modo tale da assicurarne la perfetta efficienza in fase di utilizzo.
Il peso delle biciclette muscolari, misurato per l’allestimento base, costituisce elemento di valutazione ai fini dell’affidamento, come indicato successivamente.
Art. 5. Modalità generali di svolgimento delle attività e prestazioni da garantire
L’operatore, a pena di revoca dell’autorizzazione, dovrà garantire le seguenti prestazioni e modalità di effettuazione dell’attività di noleggio:
a)Le attività di noleggio dovranno essere avviate, previa presentazione della relativa SCIA, entro 60 giorni dalla data dalla data dell’autorizzazione comunicata da parte della Pisamo s.r.l., garantendo un numero minimo di veicoli pari al 50% della flotta offerta in sede di gara per quanto riguarda le e-bike, e dello 0% per quanto riguarda le biciclette muscolari. Il
1 Per cargo bike si intendono anche biciclette attrezzate con cestelli anteriore e posteriore, per una portata massima di 15 + 25 kg.
dispiegamento della flotta dovrà essere completato entro
6 mesi dalla data dell’autorizzazione per le e-bike e di 6 mesi per le muscolari.
b)il noleggio dovrà essere disponibile 24/24 e 7/7. E’ data facoltà all’operatore di sospendere momentaneamente le attività di noleggio e di messa a disposizione dei mezzi qualora si verificassero situazioni che possano potenzialmente pregiudicare la sicurezza degli utenti (es. condizioni metereologiche avverse), dandone preventiva comunicazione alla Pisamo srl tramite PEC. Analoga comunicazione deve essere data tempestivamente agli utenti;
c)il servizio potrà subire interruzioni o rilevanti limitazioni sia programmate per manutenzione che non programmate per malfunzionamenti del sistema non dovute a cause esterne per un massimo di 5 episodi all’anno di durata non superiore alle 8 ore, oltre i quali si applicheranno le sanzioni previste all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Le interruzioni programmate dovranno essere preventivamente comunicate al Concedente tramite PEC e agli utenti attraverso l’applicativo e le piattaforme social. Le interruzioni interessanti il periodo 22 - 6 a.m. sono computate al 50% della durata effettiva;
d)dovrà essere sempre disponibile per l’utenza un numero minimo di mezzi pari al 90% della flotta autorizzata in sede di manifestazione di interesse o successivamente concordata;
e)il noleggio dovrà essere rivolto a un’utenza indifferenziata in possesso dei requisiti minimi necessari richiesti. L’utenza non potrà essere discriminata; resta salvo il potere dell’operatore di impedire l’accesso ai servizi in caso di comportamenti scorretti che l’operatore è in grado di documentare, secondo le modalità prestabilite nei termini e condizioni di utilizzo da quest’ultimo definiti e preventivamente comunicati agli utenti;
f)possono essere adottati meccanismi premiali/sanzionatori (bonus-malus) per incentivare comportamenti che facilitino le operazioni di gestione delle flotte;
g)dovrà essere sempre attivo un servizio di call center con operatore eventualmente supportato al di fuori dei normali orari di ufficio e nei giorni festivi da chatbot, contattabile attraverso almeno le seguenti modalità:
-numero telefonico, con costo massimo della chiamata per l’iscritto pari alla tariffa per chiamate verso numero fisso dell’operatore telefonico utilizzato;
-app per smartphone.
Art. 6. Area operativa
L’area operativa minima deve coprire l’area urbana compatta così come individuata nello schema riportato in allegato (zone A e B), mentre l’estensione dell’attività al litorale (zona D), ivi compresa la ciclovia del Trammino e S.Piero a Grado per i veicoli normativamente ammessi a percorrerla, è obbligatoriamente richiesta per il solo periodo estivo (Giugno-Settembre). Ampliamenti rispetto all’area minima e/o all’estensione temporale rientrano tra i criteri di valutazione nella procedura selettiva.
Art. 7. Circolazione e sosta dei veicoli
La tipologia di attività è di tipo free floating, a esclusione del Centro Storico (zona A della mappa allegata) dove il rilascio dei veicoli è autorizzato esclusivamente nei luoghi a ciò destinati e segnalati, tra cui rientrano in particolare gli spazi pubblici attrezzati con rastrelliere. Nella zona C, che delimita l’area monumentale del Duomo, resta inibita la circolazione dei monopattini e il rilascio e la sosta di tutti gli altri veicoli in sharing.
Nella zona B l’operatore può prevedere meccanismi premiali per incentivare l’utenza a utilizzare luoghi preferenziali di rilascio, e deve inibire la chiusura dei veicoli in prossimità di luoghi attrezzati (i.e. rastrelliere) dei quali va forzato l’utilizzo.
Punti obbligati di rilascio possono invece essere previsti in corrispondenza dell’ospedale di Cisanello, dell’aeroporto G. Galilei, nella zona D e negli eventuali ampliamenti dell’area operativa, purché questo non comporti una riduzione della effettiva copertura territoriale del servizio.
L’operatore interessato potrà richiedere di identificare tali punti con segnaletica orizzontale; dovrà a tal fine ottenere la preventiva approvazione del relativo progetto da parte degli uffici competenti ed effettuare i lavori a proprie cura e spese.
I meccanismi di controllo proposti al fine di migliorare l’ordine nello stazionamento dei veicoli sullo spazio pubblico rientrano tra i criteri di valutazione nella procedura selettiva.
I limiti di velocità dei monopattini, da imporre attraverso la regolazione automatica dei veicoli , dovranno essere:
• 6 km/h in: piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, ponte di Mezzo, Borgo Stretto, via Oberdan, via U. Dini, piazza dei Cavalieri, via Corsica, via dei Mille, piazza delle Vettovaglie, piazza San Omobono, via Cavalca, piazza Dante, piazza Torricelli;
• 0 km/h (conduzione a mano) in zona C;
• 20 km/h nel resto del territorio comunale.
La sosta sui marciapiedi o nelle aree pedonali è tollerata in deroga solo all’esterno del Centro Storico (zona B) e in assenza nelle immediate vicinanze di spazi attrezzati per la sosta delle biciclette. La sosta dovrà comunque avvenire sempre con cavalletto abbassato, senza cioè appoggiare il veicolo a muri o altri manufatti.
In ogni caso i veicoli non devono rappresentare ostacolo o pericolo per la circolazione dei pedoni, e in particolare dei disabili motori o ipovedenti, non devono arrecare disturbo alle attività presenti e non possono mai ridurre lo spazio libero di transito pedonale al di sotto di 1,5 m.
Il rispetto di tali regole dovrà essere controllato dall’operatore richiedendo sempre al termine del noleggio l’invio di una fotografia che attesti il corretto posizionamento del veicolo. Si sottolinea come il tempo richiesto per l’invio della foto non dovrà essere compreso nel tempo d’uso tariffato.
La presenza di veicoli in sosta irregolare verrà segnalata nelle modalità concordate con l’operatore da parte dei soggetti autorizzati (polizia municipale e altri riferimenti formalmente indicati dalla Pisamo srl), che dovrà rimuoverli entro il tempo massimo di 2 ore. Il servizio di rimozione deve essere attivo 24/24.
In caso di soste particolarmente disturbanti o pericolose, ovvero in assenza di un tempestivo intervento da parte dell’operatore, i veicoli potranno essere rimossi dall’Amministrazione comunale direttamente o per tramite di soggetti da essa incaricati.
In questo caso, oltre all’applicazione delle sanzioni ai sensi del Codice della Strada prevista all’art. 7 del D.M. 229/2019, i costi dell’operazione verranno imputati al gestore.

Continua la lettura nel documento allegato in oggetto

 

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  • Data di creazione 17 Dicembre 2024
  • Ultimo aggiornamento 21 Luglio 2025
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DETERMINA n. 32 del 04-03-2025 nomina commissione sharing.pdfDownload
DETERMINA n. 47 del 24-04-2025 INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO.pdfDownload
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